Ufficio anagrafe

Ufficio anagrafe
Si trova presso la Sede Comunale Piazza F.Alberti, 1 – Piano Terra a sinistra

ISCRIZIONI ANAGRAFICHE
Il cittadino, munito del documento di riconoscimento, codice fiscale, patente di guida e carta di circolazione, avendo fissato la propria dimora abituale (residenza) nel territorio del Comune, si reca presso l’ufficio e dichiara la volontà di iscrivere lui stesso o tutta la famiglia presso l’anagrafe del Comune.
CAMBIO DI DOMICILIO ALL’INTERNO DEL COMUNE
Il cittadino, munito dei documenti di cui sopra, si reca presso l’ufficio e dichiara il cambiamento di indirizzo per sè e per quanti si spostano con lui.
CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE
La cancellazione si effettua dopo che il cittadino ha richiesto la residenza in un altro Comune: per questo motivo le cancellazioni anagrafiche sono richieste dal nuovo comune. La cancellazione della residenza può avvenire anche a seguito dell’irreperibilità del cittadino, in questo caso è l’Ufficiale d’Anagrafe che compie i necessari adempimenti per accertare l’avvenuta irreperibilità.
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
Il cittadino può richiedere allo sportello anagrafico ogni certificazione che risulta dal suo stato anagrafico.
CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
Detto documento elettronico può essere richiesto da tutte le persone residenti, qualunque sia la loro età.
Il richiedente dovrà presentarsi di persona, munito di una fotografia recente, e della carta d’identità scaduta, Codice Fiscale o in scadenza, se posseduta.
L’interessato sarà inoltre tenuto a dimostrare la propria identità in uno dei seguenti modi:
- con l’esibizione della carta di identità scaduta o in scadenza;
- con l’esibizione di altro documento equipollente, in corso di validità (es. patente, passaporto)
Per il rilascio di “duplicato” della carta d’identità non ancora scaduta, in seguito a furto o smarrimento, è necessario produrre copia della denuncia presentata alla Questura o ad altra Autorità di P.S. o ad una stazione dei Carabinieri.
La validità della carta d’identità è di 10 anni, può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza.
Lo straniero dovrà presentare allo sportello il passaporto e la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno, in corso di validità.
NOTA : La carta d’identità per i soli cittadini italiani, è titolo valido per espatriare in vari Stati europei, quali: Austria – Belgio – Cipro – Croazia – Danimarca – Egitto* - Finlandia – Francia – Germania – Gran Bretagna – Grecia – Irlanda – Islanda – Liechtenstein – Lussemburgo – Macedonia* - Marocco** - Malta – Principato di Monaco – Norvegia –Olanda – Portogallo –Romania - Slovenia – Spagna – Svezia – Svizzera - Tunisia** - Turchia**- Ungheria.
* Solo se la carta d’identità è accompagnata da apposito tesserino rilasciato alla frontiera previo
pagamento di “sticker” per il visto d’ingresso.
** Solo per chi vi si reca con viaggio organizzato.
Per la validità del documento per l’espatrio è necessario sottoscrivere apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni che la legge prevede come ostative al rilascio del passaporto.
Detta dichiarazione, già predisposta dall’Ufficio, va sottoscritta al momento della richiesta della carta d’identità “Valida per l’espatrio”. Se il richiedente la carta d’identità valida per l’espatrio è un minore (dai 15 ai 18 anni) è necessario anche l’assenso che entrambi i genitori (anche se separati) dovranno sottoscrivere all’atto della richiesta del documento.
LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia può essere legalizzata direttamente dall’ufficio che rilascia il documento personale purché sia personalmente presentata dall’interessato, nonché dal dipendente incaricato dal Sindaco. La legalizzazione di foto può essere effettuata solo se prevista espressamente da una norma di legge (passaporto, patente).
VALIDITA’ DEI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati dai servizi demografici, hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio.
E’ammessa la presentazione delle certificazioni “scadute” purché le informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che le informazioni contenute nel certificato, non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazione (es. certificato di nascita, di morte, storici, titolo di studio).
AUTOCERTIFICAZIONE
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è in atto nel Paese un importante processo di semplificazione amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione e farla funzionare in maniera più efficace e trasparente.
COS’E’ L’AUTOCERTIFICAZIONE
L’autocertificazione è una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse riguardante una serie di fatti, stati e condizioni, da presentare in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste.
La firma non deve essere autenticata.
L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
DICHIARAZIONI CHE SI POSSONO AUTOCERTIFICARE
E’ disponibile, presso l’ufficio, il modello contenente l’indicazione delle dichiarazioni che si possono autocertificare.
DOV’E’ UTILIZZABILE
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono utilizzabili nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche, nonché con i gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e con i privati che vi consentano.
COME FUNZIONA
Per avvalersi dell’autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, è necessario compilare il modulo previsto, la cui firma non è soggetta ad autenticazione.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Rese relativamente a stati, fatti e qualità personali che riguardano il dichiarante o relative anche ad altri soggetti, di cui egli abbia diretta conoscenza. Le stesse sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
SOTTOSCRIZIONE, AUTENTICA DELLA FIRMA E IMPOSTA DI BOLLO
Con l’emanazione del DPR 28/12/2000 n. 445, l’autenticazione della firma rimane per la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” qualora sia presentata a soggetti diversi dagli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi, o a questi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici. L’autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonché dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.
L’autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro essere corrisposta dal cittadino quando comprova che l’uso è esente, per legge dall’imposta.
(Principali usi che giustificano l’esenzione dall’imposta di bollo: pensionistico, assegni familiari, assistenza sanitaria, ecc).
I funzionari della pubblica amministrazione non possono procedere all’autentica della firma in calce ad atti di contenuto negoziale, manifestazioni di volontà che siano dirette a conseguire un oggetto giuridico senza costituire dichiarazioni di conoscenza di fatti e situazioni particolari dell’interessato, in quanto incompetenti ai sensi art. 2703 del Codice Civile poiché la normativa vigente non conferisce loro tale potestà essendo questa di esclusiva pertinenza del Notaio.
DICHIARAZIONI NON VERITIERE
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione Pubblica, può provvedere d’ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
E’ evidente che le norme, semplificando l’azione amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d’altra parte, punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
ACCERTAMENTI D’UFFICIO
Le singole amministrazioni, non possono richiedere ai cittadini atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare. Detti certificati devono essere accertati presso gli uffici competenti direttamente dall’amministratore che deve emanare il provvedimento.
ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare le autodichiarazioni, i certificati concernenti fatti, stati o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, sono sempre acquisiti d’ufficio dall’amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte dell’interessato della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
NON E’ PIU’ PREVISTA L’AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è più necessaria l’autenticazione della sottoscrizione (firma), se l’interessato appone la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure se l’istanza è presentata unitamente a copia ancorché non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore. L’istanza e la copia fotostatica del documento d’identità, possono essere inviate per via telematica. La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI
L’interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dalla quale risulti la conoscenza del fatto che la copia allegata, è conforme all’originale (per i pubblici concorso ha lo stesso valore della copia autenticata). La conformità all’originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.
PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE
Gli atti e documenti autenticati, sono pienamente equipollenti agli originali.
L’autenticazione di un documento, può essere effettuata dal funzionario competente dal quale è stato emesso l’originale, da quello presso il quale l’originale è depositato o conservato, o da quello al quale deve essere presentato il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. Nel caso in cui si debba presentare all’amministrazione copia autentica di un documento l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro esibizione dell’originale.
In questo caso, la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
DOCUMENTI D’IDENTITA’ IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
E’ vietato alle amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di pubblici servizi, richiedere certificazioni che attestino dati o qualità già contenuti nel documento d'identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La Pubblica Amministrazione non può richiedere estratti di atti di stato civile al cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendolo direttamente all’ufficiale di stato civile competente.
Orari apertura al pubblico e contatti
 
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