Autorizzazioni Paesaggistiche

Responsabile: Dott. Gennari Riccardo
Responsabile dell'istruttoria paesaggistica: Arch. Jessica Marcon
(jessica.marcon@comune.veggiano.pd.it)

Orari di ricevimento: martedì dalle 10:00 alle 13:00
presso Sede comunale 
Telefono: 049 5089005 int. 6 sottointerno 2
PEC: veggiano.pd@cert.ip-veneto.net

L’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, deve essere richiesta per tutti quegli interventi da realizzarsi su immobili o su aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla Legge ai termini degli artt.: 142 (“Aree tutelate per legge”), 136 (“Immobili e aree di notevole interesse pubblico”), 143 comma 1 lett. d) (“Immobili o aree sottoposte a tutela dal Piano Paesaggistico”) e 157 (“Notifiche, elenchi, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente”) del D.Lgs. 42/2004 e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. (art. 146, comma 4).
L'autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda in bollo, secondo due diversi procedimenti:

  1. procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ed in vigore dall' 01/01/2010;
  2. procedimento semplificato, introdotto dal D.P.R. 09/07/2010, n. 139 e sostituito dal D.P.R. 13/02/2017, n. 31 per gli interventi di lieve entità, quest’ultimo in vigore dal 06/04/2017.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA:
L'autorizzazione paesaggistica semplifica viene richiesta per gli interventi di lieve entità, dettagliatamente indicati nell’allegato B del D.P.R. 13/02/2017 n. 31.
Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 11 del D.P.R. 31/2017 e il termine complessivo di conclusione del procedimento, in caso di valutazione positiva dell’intervento, è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA:
L'autorizzazione paesaggistica ordinaria viene richiesta per tutti gli interventi da realizzare in area soggetta a tutela non rientranti nella procedura semplificata.
Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 100 giorni dalla presentazione della domanda.
Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione paesaggistica redatta da un professionista, secondo i criteri e con i contenuti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA A LAVORI GIÀ ESEGUITI:
Non è ammessa una richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, cioè dopo aver già realizzato, anche parzialmente, gli interventi progettati. Ai sensi dell’art. 167, in caso di violazione deli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte III del D.Lgs. 42/2004, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in ripristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
Solo nei casi espressamente previsti al comma 4 è possibile rilasciare, su apposita domanda, un provvedimento di sanatoria in via successiva all'esecuzione dei lavori, che viene chiamato "accertamento di compatibilità paesaggistica" e regolato dal comma 5 dello stesso articolo. Le ipotesi previste dall’Art. 167, comma 4, riguardano lavori di modesta entità quali:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001.
L’interessato dovrà presentare apposita domanda ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi; il Comune si pronuncia entro il termine perentorio di 180 giorni previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria. In caso di rigetto della domanda viene ordinata la demolizione delle opere abusive.

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 06/07/2002 n. 137” (parte III - Beni Paesaggistici, artt. 131 e ss.) e s.m.i.
  • D.P.C.M. 12/12/2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art.146, comma 3, del D.Lgs. 42/2004”
  • D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, in vigore dal 06/04/2017
  • Circolare n. 42 del 21/07/2017 “Circolare applicativa del D.P.R. n. 31/2017”

Le istanze di autorizzazione paesaggistica devono pervenire in modalità telematica, tramite l’invio all’indirizzo PEC del Comune: veggiano.pd@cert.ip-veneto.net
Per quanto riguarda gli interventi soggetti a SUAP inoltrare l'istanza al portale dedicato.
L’importo dei versamenti dei diritti di istruttoria istituiti con D.G.C. n. 35 del 26.04.2017 è il seguente:

  • €   52,00  per l’Autorizzazione Paesaggistica secondo la procedura Semplificata;
  • € 104,00 per l’Autorizzazione Paesaggistica secondo la procedura Ordinaria e per le pratiche di Accertamento compatibilità Paesaggistica;

Il versamento può essere eseguito secondo le seguenti modalità:

  • Bonifico Bancario al Tesoriere Comunale, Banca Intesa San Paolo - Tesorerie, sul conto IBAN IT61 S030 6912 1171 000000 46097;

in alternativa tramite:

  • Versamento su conto corrente postale n. 11202355;

causale: “diritti istruttoria Aut.ne Paesaggistica”.

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