Proroga scadenza carta d'identità

Il Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha apportato delle variazioni sull durata e rinnovo della carta d’identità

Art. 31 Durata e rinnovo della carta d’identità.

  1. L’articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: “cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “dieci anni”.
  2. Le disposizioni di cui all’articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d’identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d’identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.


Qui in calce l’allegato con le modalità.

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